Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                 Cabina di regia per la crisi idrica 
 
  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata  «  Cabina
di regia », organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri  ovvero,  ((  su  sua  delega  )),  dal  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  composto  dal  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, (( il  Sud
)),  le   politiche   di   coesione   e   il   PNRR,   dal   Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  dal
Ministro per la protezione  civile  e  le  politiche  del  mare,  dal
Ministro per gli affari regionali  e  le  autonomie  e  dal  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ((  nonche'  dal  presidente  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente
di regione o provincia autonoma da lui delegato )). Alle sedute della
Cabina di regia possono essere invitati, in  ragione  della  tematica
affrontata, i Ministri interessati. Il Sottosegretario di Stato  alla
Presidenza del Consiglio (( dei ministri )) con delega in materia  di
coordinamento della politica  economica  e  di  programmazione  degli
investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina  di  regia
con funzioni di segretario. 
  2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento
e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi  idrica
connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle  opere  e
degli interventi di urgente realizzazione per far  fronte  nel  breve
termine alla crisi idrica, individuando  quelli  che  possono  essere
realizzati da parte del Commissario ((  straordinario  )),  ai  sensi
dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun  intervento,  il
fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente  finanziate
e il relativo ordine di priorita' di finanziamento. 
  4.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  3,  le  amministrazioni
competenti comunicano alla Cabina di  regia  le  risorse  disponibili
destinate a legislazione vigente al finanziamento di  interventi  nel
settore idrico per i quali non siano  gia'  intervenute  obbligazioni
giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il  carattere  di
urgenza dell'intervento per la crisi  idrica.  Le  predette  risorse,
previa rimodulazione delle stesse (( ai sensi del comma 5  )),  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  sono  destinate  al
finanziamento degli interventi di cui  al  medesimo  comma  3,  fermo
restando il finanziamento  della  progettazione  per  gli  interventi
oggetto di rimodulazione. 
  5. (( Entro quindici giorni dalla scadenza del termine  di  cui  al
comma 3 per l'effettuazione della ricognizione  di  cui  al  medesimo
comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4 )), con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la  finanza  pubblica,  alla  rimodulazione  delle  risorse
disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi  del
comma 4, nonche'  all'approvazione  del  programma  degli  interventi
individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma  3,  nel  limite
delle risorse disponibili. 
  6. Il decreto di cui al comma  5  ripartisce  le  risorse  tra  gli
interventi identificati con codice unico di progetto,  indicando  per
ogni  intervento  il  cronoprogramma  procedurale,  l'amministrazione
responsabile  ovvero  il  soggetto  attuatore,   nonche'   il   costo
complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma  5
ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.  Il
medesimo decreto provvede altresi' a indicare la quota di risorse  da
destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati
al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e  al
recupero della capacita' di invaso, anche attraverso la realizzazione
delle operazioni di sghiaiamento e  sfangamento  delle  dighe,  sulla
base dei progetti di gestione di cui  all'articolo  114  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di  decreto  di  cui  al
presente comma e' trasmesso, corredato  di  relazione  tecnica,  alle
Camere per l'espressione del parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari, da rendere entro il  termine  di
sette giorni dalla  data  della  trasmissione,  decorsi  i  quali  il
decreto puo' comunque essere adottato. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche  nel  conto  dei
residui e, ove necessario, ((  mediante  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti  stati
di previsione della spesa )). 
  8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui  al  comma  2,  la
Cabina di regia: 
    a) svolge attivita' di impulso e  coordinamento  in  merito  alla
realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni
connessi al fenomeno della scarsita' idrica, nonche' al potenziamento
e all'adeguamento delle infrastrutture  idriche,  anche  al  fine  di
aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e
ridurne le dispersioni. (( Ai fini di cui alla presente  lettera,  la
Cabina di regia individua gli interventi funzionali al  potenziamento
della capacita' idrica suscettibili di esecuzione  tramite  forme  di
partenariato pubblico privato, anche se  non  ancora  inseriti  nella
programmazione triennale prevista dall'articolo  21  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente )); 
    b) ferme restando le competenze e le  procedure  di  approvazione
previste a legislazione  vigente,  monitora  la  realizzazione  delle
infrastrutture idriche gia' approvate e finanziate nell'ambito  delle
politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di
coesione, ad eccezione di quelle  finanziate  nell'ambito  del  Piano
Nazionale di Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  Nazionale
Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi
informativi  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
    c) promuove il coordinamento tra i diversi  livelli  di  governo,
gli enti pubblici nazionali e  territoriali  e  ogni  altro  soggetto
pubblico   e   privato   competente,   anche   fornendo   misure   di
accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali
criticita'; 
    d) nell'ambito delle attivita' di monitoraggio  svolte  ai  sensi
del presente  articolo,  promuove,  in  caso  di  dissenso,  diniego,
opposizione  o  altro  atto  equivalente  idoneo  a   precludere   la
realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera  b)  e  al
comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformita' nella  progettazione
ed esecuzione dei medesimi, nonche'  qualora  sia  messo  a  rischio,
anche in via prospettica, il rispetto  del  relativo  cronoprogramma,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2; 
    e) svolge attivita' di coordinamento  e  monitoraggio  in  ordine
alla corretta, efficace ed  efficiente  utilizzazione  delle  risorse
finanziarie disponibili per le finalita' del presente articolo, anche
presenti nelle contabilita'  speciali  e  nei  fondi  destinati  alla
realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera  b)  e  al
comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati
esistenti. 
  9. Per le funzioni di cui ai commi  2  e  8,  la  Cabina  di  regia
acquisisce  dagli  enti  e  dai  soggetti  attuatori  i   monitoraggi
periodici sullo stato di attuazione (( degli  interventi  di  cui  al
comma 3 e alla lettera b) del comma 8  )),  predisposti  anche  sulla
base  delle  informazioni  ricavabili  dai  sistemi  informativi  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. 
  10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina  di  regia  sono
esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine il Dipartimento puo' avvalersi fino a un  massimo  di  tre
esperti o consulenti, di cui all'articolo 9,  comma  2,  del  decreto
legislativo (( 30 luglio 1999, n. 303 )),  cui  compete  un  compenso
fino a  un  importo  massimo  annuo  di  euro  50.000  al  lordo  dei
contributi previdenziali ed assistenziali e  degli  oneri  fiscali  a
carico dell'amministrazione per singolo incarico. (( Il  compenso  e'
definito con il provvedimento di nomina. )) A tal fine e' autorizzata
la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per  l'anno
2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. (( Il Dipartimento puo' avvalersi altresi', a
titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza,  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,  dei  distretti
idrografici competenti  per  territorio,  dell'Ordine  nazionale  dei
geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori  agronomi  e  dei  dottori
forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri. )) 
  11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1,  i
Commissari di cui  all'articolo  3,  comma  7,  primo  periodo,  e  i
Commissari  eventualmente   nominati   ai   sensi   dell'articolo   2
riferiscono  periodicamente  alla  Cabina  di   regia   mediante   la
trasmissione  di  una  relazione  sulle  attivita'   espletate,   con
l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi  ad  essi
affidati sulla base delle informazioni di cui  al  comma  9  e  delle
iniziative adottate e  da  intraprendere,  anche  in  funzione  delle
eventuali criticita'  riscontrate.  I  Commissari  delegati  per  gli
interventi  urgenti  per  la  gestione  della  crisi  idrica  di  cui
all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono  periodicamente
alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui
al primo periodo, per il tramite del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 114 del decreto  legislativo  3
          agosto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): 
                «Art. 114 (Dighe). - 1. Le regioni, previo parere del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  adottano   apposita   disciplina   in   materia   di
          restituzione  delle  acque  utilizzate  per  la  produzione
          idroelettrica,  per  scopi  irrigui  e   in   impianti   di
          potabilizzazione, nonche' delle acque derivanti da sondaggi
          o perforazioni diversi da quelli relativi alla  ricerca  ed
          estrazione  di  idrocarburi,  al  fine  di   garantire   il
          mantenimento  o  il  raggiungimento  degli   obiettivi   di
          qualita' di cui al titolo II della parte terza del presente
          decreto. 
                2.  Al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  della
          capacita' di invaso e la salvaguardia  sia  della  qualita'
          dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le  operazioni
          di svaso,  sghiaiamento  e  sfangamento  delle  dighe  sono
          effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun
          invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato  a  definire
          sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con
          le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia
          le misure di prevenzione  e  tutela  del  corpo  ricettore,
          dell'ecosistema acquatico, delle attivita' di pesca e delle
          risorse idriche invasate e rilasciate a  valle  dell'invaso
          durante le operazioni stesse. 
                3.  Il  progetto  di  gestione   individua   altresi'
          eventuali modalita' di manovra  degli  organi  di  scarico,
          anche al fine di assicurare la tutela del corpo  ricettore.
          Restano valide in ogni caso  le  disposizioni  fissate  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  novembre  1959,
          n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose. 
                4. Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le
          caratteristiche  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,   del
          decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  ottobre  1994,  n.  584,  il
          progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla  base
          dei  criteri  fissati  con  decreto  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro delle attivita'  produttive  e  con  quello  delle
          politiche  agricole  e  forestali,  previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della parte terza  del  presente  decreto.  Per  gli
          invasi di cui all'articolo 89 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112, le regioni, in  conformita'  ai  propri
          ordinamenti,  adeguano   la   disciplina   regionale   agli
          obiettivi di cui ai commi 2, 3  e  9,  anche  tenuto  conto
          delle specifiche caratteristiche degli  sbarramenti  e  dei
          corpi idrici interessati. 
                5.  Il  progetto  di  gestione  e'  approvato   dalle
          regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei  mesi  dalla
          sua  presentazione,  previo   parere   dell'amministrazione
          competente alla vigilanza  sulla  sicurezza  dell'invaso  e
          dello sbarramento, ai sensi degli  articoli  89  e  91  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e  sentiti,  ove
          necessario,  gli   enti   gestori   delle   aree   protette
          direttamente interessate; per le dighe  di  cui  al  citato
          articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,
          il progetto approvato e'  trasmesso  al  Registro  italiano
          dighe (RID) per l'inserimento, anche  in  forma  sintetica,
          come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio
          e la manutenzione di cui all'articolo  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,  n.  1363,  e
          relative  disposizioni  di  attuazione.  Il   progetto   di
          gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi
          sei  mesi  dalla  data  di  presentazione  senza  che   sia
          intervenuta  alcuna  pronuncia  da  parte   della   regione
          competente, fermo  restando  il  potere  di  tali  Enti  di
          dettare  eventuali  prescrizioni,  anche   trascorso   tale
          termine. 
                6. Con l'approvazione  del  progetto  il  gestore  e'
          autorizzato   ad   eseguire   le   operazioni   di   svaso,
          sghiaiamento  e  sfangamento  in  conformita'   ai   limiti
          indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni. 
                7. Nella definizione dei  canoni  di  concessione  di
          inerti le amministrazioni determinano specifiche  modalita'
          ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli
          invasi per asporto meccanico. 
                8. I gestori degli invasi esistenti, che  ancora  non
          abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto  del
          Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          269 del 16 novembre  2004,  sono  tenuti  a  presentare  il
          progetto di cui al comma 2 entro sei  mesi  dall'emanazione
          del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla
          operativita' del progetto di gestione, e comunque non oltre
          dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  predetto
          decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte  a  controllare
          la funzionalita' degli organi di scarico,  sono  svolte  in
          conformita' ai fogli di condizione  per  l'esercizio  e  la
          manutenzione. 
                9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
          degli invasi non devono pregiudicare  gli  usi  in  atto  a
          valle dell'invaso,  ne'  il  rispetto  degli  obiettivi  di
          qualita' ambientale  e  degli  obiettivi  di  qualita'  per
          specifica destinazione.». 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice
          dei  contratti  pubblici),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, S.O. n. 10. 
              -  Si  riporta  l'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   a    norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 9 (Personale della Presidenza). - (Omissis) 
                2. La Presidenza si  avvale  per  le  prestazioni  di
          lavoro di livello non dirigenziale: di personale di  ruolo,
          entro  i  limiti  di  cui  all'articolo  11,  comma  4;  di
          personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
          pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
          di comando, fuori ruolo, o altre  corrispondenti  posizioni
          disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di   personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni individuate come  di  diretta  collaborazione;  di
          consulenti  o  esperti,  anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione, nominati  per  speciali  esigenze  secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015): 
                «(Omissis) 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                (Omissis).».